> news dal mondo
     immobiliare
  > iscriviti alla
     newsletter


Obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica per pubblicità nelle vendite e nelle locazioni immobili in Lombardia

La Lombardia è stata la prima Regione a deliberare le procedure attuative (e le sanzioni) per la pubblicità nelle vendite e locazioni d’immobili. In data 24 novembre 2011 la Giunta regionale ha, infatti, deliberato (n. IX/2555) le procedure relative “all’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita e la locazione”.

Si fa riferimento all’art. 13 della legge regionale n.28/2011 che, in attuazione della Direttiva europea n.2009/28/CE, prevede che: “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.

In particolare nel documento approvato si conferma che l’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2006, decorre dall’1 gennaio 2012.

Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso (ex dpr 412/1993).

Sono esclusi:

a)    i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali con riscaldamento legato al processo produttivo,

b)    i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli che utilizzano reflui energetici del processo produttivo,

c)    gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico, o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale,

d)    le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.

In questi casi gli annunci commerciali dovranno riportare la dicitura “Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”.

L’annuncio commerciale, relativo alla vendita o alla locazione di edifici o unità immobiliari esistenti, dovrà indicare espressamente la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio) e la classe energetica riportata nell’attestato di certificazione energetica, redatto ai sensi della dgr 5018/2007 e s.m.i.

Si ricorda infine che l’art. 27, comma 1 quater della l.r. 24/2006 prevede che il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetti queste disposizioni emanate dalla Giunta regionale, incorre nella sanzione amministrativa da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la contestazione della violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.