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La bonifica dell’amianto nei caseggiati Le procedure e le tecnologie da adottare
La
presenza di materiali contenenti amianto nei
caseggiati non comporta di per sé un pericolo per la
salute degli occupanti, né ad oggi è stata
promulgata una disposizione di legge che obbliga
alla bonifica degli edifici pubblici o privati. Se
il materiale è in buone condizioni e non viene
manomesso è estremamente improbabile che esista un
pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di
amianto nell’aria. E ricordiamo che è unicamente
l’inalazione di fibre libere che può portare alle
malattie dovute all’amianto: il carcinoma polmonare
o il mesotelioma. Se viceversa il materiale viene
danneggiato per errati interventi di manutenzione o
per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che
costituisce un rischio potenziale per gli occupanti.
Analogamente quando il materiale si trova in cattive
condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni
dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le
correnti d’aria possono causare il distacco di fibre
legate debolmente al resto del materiale. Quando
questo succede è necessario effettuare una
valutazione del rischio per la salute delle persone
presenti in maniera continuativa in quell’area, e
decidere se intervenire e con quale tecnologia tra
quelle previste dalla legislazione vigente. Occorre
scegliere tra: rimozione del materiale pericoloso,
suo incapsulamento o suo confinamento.
La
valutazione del rischio
La
legge prevede che per la definizione del rischio
potenziale cui sono soggette le persone che
utilizzano le zone in cui vi è presenza di materiale
contenente amianto, vengano raccolte ed attentamente
valutate le seguenti informazioni:
-
il tipo
e le condizioni dei materiali,
-
i
fattori che possono determinarne un futuro
danneggiamento o degrado,
-
i
fattori che possono influenzare la diffusione delle
fibre.
In
base alle informazioni raccolte, se il materiale si
presenta danneggiato per azione degli occupanti o
per interventi manutentivi o per effetto di fattori
esterni (vibrazioni, infiltrazioni d’acqua, correnti
d’aria, ecc.) e se la zona di danneggiamento è
superiore al 10% dell’area interessata, si deve
intervenire con la bonifica. Nei casi incerti viene
consigliata l’effettuazione di almeno tre
campionamenti dell’aria i cui risultati mediati
indicano una situazione di inquinamento in atto se
si supera il valore di 20 fibre/litro (valutati con
la metodica a Microscopia Ottica in Contrasto di
Fase – MOCF) ovvero 2 fibre/litro se misurati con la
metodica a Microscopia Elettronica a Scansione -
SEM.
In tal
caso occorre avviare tutte le procedure necessarie
per la rimozione o l’incapsulamento o il
confinamento del materiale pericoloso.
La
bonifica
La
bonifica dell’amianto presente negli edifici, sempre
in base alle indicazioni della normativa vigente,
può essere attuata con uno dei seguenti interventi:
rimozione –
elimina ogni potenziale fonte di esposizione e ogni
necessità di specifiche cautele per le attività che
si svolgono nell’edificio, di contro ha un costo
rilevante;
incapsulamento – trattamento dell’amianto con
prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad
inglobare le fibre di amianto mediante una pellicola
di protezione sulla superficie esposta. Ha una
durata decennale e deve essere tenuto sotto
controllo, è, di norma, l’intervento meno costoso;
confinamento
–
installazione di una barriera a tenuta che separa
l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Isola
il problema, ma non lo elimina. |