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Obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica per pubblicità nelle vendite e nelle locazioni immobili in Lombardia
La Lombardia è stata
la prima Regione a deliberare le procedure attuative
(e le sanzioni) per la pubblicità nelle vendite e
locazioni d’immobili. In data 24 novembre 2011 la
Giunta regionale ha, infatti, deliberato (n. IX/2555)
le procedure relative “all’obbligo di
dichiarare le prestazioni energetiche e la classe
energetica degli edifici oggetto di annuncio
commerciale per la vendita e la locazione”.
Si fa riferimento
all’art. 13 della legge regionale n.28/2011 che, in
attuazione della Direttiva europea n.2009/28/CE,
prevede che: “nel caso di offerta di
trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole
unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
gli annunci commerciali di vendita riportano
l’indice di prestazione energetica contenuto
nell’attestato di certificazione energetica”.
In
particolare nel documento approvato si conferma che
l’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e
la classe energetica degli edifici oggetto di
annuncio commerciale per la vendita o la locazione,
previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d) della l.r.
24/2006, decorre dall’1
gennaio 2012.
Tale obbligo si
applica a tutti gli annunci pubblicati su
giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi
alla radio o alla televisione, per conto di
qualsiasi soggetto (persona fisica, società,
cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico
o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in
locazione una o più unità immobiliari, o interi
edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso (ex
dpr 412/1993).
Sono esclusi:
a)
i
fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non
residenziali con riscaldamento legato al processo
produttivo,
b)
i
fabbricati industriali, artigianali ed agricoli che
utilizzano reflui energetici del processo
produttivo,
c)
gli edifici e le unità immobiliari
prive di impianto termico,
o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla
climatizzazione invernale,
d)
le locazioni di immobili per una
durata massima di 30 giorni.
In questi casi gli
annunci commerciali dovranno riportare la dicitura
“Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione
energetica”.
L’annuncio
commerciale, relativo alla vendita o alla locazione
di edifici o unità immobiliari esistenti, dovrà
indicare espressamente la prestazione energetica per
la climatizzazione invernale (kWh/m2 per anno o
KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d’uso
dell’edificio) e la classe energetica riportata
nell’attestato di certificazione energetica, redatto
ai sensi della dgr 5018/2007 e s.m.i.
Si ricorda infine che
l’art. 27, comma 1 quater della l.r. 24/2006 prevede
che il titolare dell’annuncio commerciale che non
rispetti queste disposizioni emanate dalla Giunta
regionale, incorre nella sanzione amministrativa
da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la
contestazione della violazione, nonché l’irrogazione
e l’introito della relativa sanzione competono al
Comune in cui è situato l’edificio o l’unità
immobiliare oggetto di violazione. |