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La bonifica dell’amianto nei caseggiati
Le procedure e le tecnologie da adottare

La presenza di materiali contenenti amianto nei caseggiati non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti, né ad oggi è stata promulgata una disposizione di legge che obbliga alla bonifica degli edifici pubblici o privati. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto nell’aria. E ricordiamo che è unicamente l’inalazione di fibre libere che può portare alle malattie dovute all’amianto: il carcinoma polmonare o il mesotelioma. Se viceversa il materiale viene danneggiato per errati interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale per gli occupanti. Analogamente quando il materiale si trova in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. Quando questo succede è necessario effettuare una valutazione del rischio per la salute delle persone presenti in maniera continuativa in quell’area, e decidere se intervenire e con quale tecnologia tra quelle previste dalla legislazione vigente. Occorre scegliere tra: rimozione del materiale pericoloso, suo incapsulamento o suo confinamento.

La valutazione del rischio

La legge prevede che per la definizione del rischio potenziale cui sono soggette le persone che utilizzano le zone in cui vi è presenza di materiale contenente amianto, vengano raccolte ed attentamente valutate le seguenti informazioni:

-  il tipo e le condizioni dei materiali,

-  i fattori che possono determinarne un futuro danneggiamento o degrado,

-  i fattori che possono influenzare la diffusione delle fibre.

In base alle informazioni raccolte, se il materiale si presenta danneggiato per azione degli occupanti o per interventi manutentivi o per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d’acqua, correnti d’aria, ecc.) e se la zona di danneggiamento è superiore al 10% dell’area interessata, si deve intervenire con la bonifica. Nei casi incerti viene consigliata l’effettuazione di almeno tre campionamenti dell’aria i cui risultati mediati indicano una situazione di inquinamento in atto se si supera il valore di 20 fibre/litro (valutati con la metodica a Microscopia Ottica in Contrasto di Fase – MOCF) ovvero 2 fibre/litro se misurati con la metodica a Microscopia Elettronica a Scansione - SEM.

In tal caso occorre avviare tutte le procedure necessarie per la rimozione o l’incapsulamento o il confinamento del materiale pericoloso.

 

La bonifica

La bonifica dell’amianto presente negli edifici, sempre in base alle indicazioni della normativa vigente, può essere attuata con uno dei seguenti interventi:

rimozione – elimina ogni potenziale fonte di esposizione e ogni necessità di specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio, di contro ha un costo rilevante;

incapsulamento – trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto mediante una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Ha una durata decennale e deve essere tenuto sotto controllo, è, di norma, l’intervento meno costoso;

confinamento – installazione di una barriera a tenuta che separa l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Isola il problema, ma non lo elimina.