|
Finanziaria 2010: rivalutazione di terreni ed aree edificabili.
La legge Finanziaria per il 2010 ripropone la
possibilità di rivalutare, oltre alle
partecipazioni in società non quotate, i terreni
e le aree edificabili detenuti alla data del
1° gennaio 2010, corrispondendo una imposta
sostitutiva del 4% sul valore del bene come
risultante da apposita perizia. In sostanza, in
previsione di una futura cessione dei beni in
questione, i contribuenti possono valutare la
convenienza a rivalutare (a pagamento) il relativo
costo di acquisto, diminuendo la plusvalenza
conseguita in sede di alienazione.
Sotto il profilo soggettivo, sono interessati
alla rivalutazione in esame le persone fisiche
(per le operazioni non rientranti nell’esercizio di
attività commerciali), le società semplici e
le associazioni ad esse equiparate e gli enti non
commerciali che risultino titolari, alla data
del 1° gennaio 2010, di un diritto reale sui
terreni e le aree edificabili.
Da un punto di vista oggettivo, sono rivalutabili i
terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, i terreni lottizzati o
terreni sui quali sono stati costruiti opere per
renderli edificabili ed i terreni agricoli.
Il valore attribuibile a tali terreni deve essere
determinato da soggetti competenti in materia
urbanistica, individuati dal legislatore negli
iscritti agli albi degli ingegneri, architetti,
geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti
agrari e dei periti industriali edili. Inoltre, la
perizia può essere effettuata anche dai periti
regolarmente iscritti alle Camere di Commercio. Va
peraltro rilevato che i costi sostenuti per la
relazione giurata di stima possono essere
portati in aumento del valore iniziale da
assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze, in
quanto costituiscono un costo inerente al bene.
La perizia dovrà essere completata e
giurata entro il 31 ottobre 2010.
Il valore così determinato deve essere assoggettato
a tassazione mediante il versamento di un’imposta
sostitutiva che, nel caso dei terreni e delle aree
edificabili, è pari al 4%, da computarsi
sull’intero nuovo valore. Il valore di acquisto
rivalutato rappresenta il valore normale di
riferimento sia ai fini delle imposte sui redditi,
sia delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale.
La rivalutazione si perfeziona con il versamento
dell’intero importo dell’imposta sostitutiva oppure,
in caso di opzione per la rateizzazione, con il
versamento della prima rata da effettuarsi entro
il 31 ottobre 2010 (1° novembre, in
considerazione della scadenza domenicale del 31
ottobre). Le successive due rate andranno versate,
maggiorate degli interessi, entro il 31 ottobre 2011
ed il 31 ottobre 2012.
La perizia, comprendente i dati
identificativi dell’estensore e tutti gli elementi
idonei ad individuare il bene periziato, unitamente
alle ricevute del versamento dell’imposta
sostitutiva, deve essere conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell’Agenzia delle entrate.
Per valutare la convenienza alla rivalutazione
occorre attentamente valutare la tipologia di bene
ed il relativo regime di determinazione della
plusvalenza. A titolo esemplificativo e non
esaustivo delle casistiche possibili, la plusvalenza
da cessione di un terreno agricolo - senza che sia
decorso il termine di cinque anni dall’acquisto - è
soggetta all’imposta sostitutiva del 20%;
diversamente, le plusvalenze da cessione di terreni
edificabili sono assoggettate ad imposizione
ordinaria o al regime della tassazione separata. È
evidente, pertanto, che i differenti regimi
applicabili nel caso di vendita del bene modificano
il calcolo di convenienza e la comparazione con la
rivalutazione. |